I NOSTRI CLIENTI

Privati e liberi professionisti

Co.Le.Fin. S.r.l. assiste privati e liberi professionisti nella definizione delle relative esposizione debitorie nei confronti del sistema bancario e finanziario; in particolare, i nostri funzionari analizzeranno tecnicamente i mutui ed i finanziamenti “incagliati” ovvero classificati “in sofferenza” per evidenziarne eventuali criticità e motivi di doglianza che potranno consentire l’auspicata definizione bonaria del debito mediante transazione saldo e stralcio ovvero stralci parziali unitamente a piani di rientro concordati.

Imprese e società

Co.Le.Fin. S.r.l. è strutturata per accompagnare imprese e società commerciali nel percorso di conciliazione bancaria o finanziaria soprattutto perché le dinamiche che caratterizzano la storia creditizia delle imprese commerciali sono fortemente condizionate dagli andamentali dei bilanci di esercizio e dalla complessiva esposizione debitoria verso tutto il sistema bancario e non soltanto verso una banca; ciò posto, per strutturare una proposta transattiva ricevibile, è necessario “fotografare” la situazione di crisi del cliente affinché l’ente mutuante condivida e comprenda le reali capacità del cliente di poter restituire il finanziamento ricevuto, una parte di esso ovvero rientrare con personalizzati regolamenti di pagamenti; questa specificità della gestione delle “sofferenze” dei clienti “corporate” è correlata anche alla tipologia di finanziamento andato in default che, nel settore delle imprese, può essere di varia natura e con molteplici scopi (anticipi fatture, factoring, leasing, mutui edilizi ed industriali, sbf, etc) per cui per rendere congrua una proposta conciliativa è opportuno notiziare l’ente creditore delle cause del dissesto finanziario e del perché il nostro cliente non potrà onorare il piano di ammortamento concesso tranne che non venga falcidiato e/o prolungato nel tempo.

Fideiussori e terzi datori d’ipoteca

Fideiussori e terzi datori d’ipoteca non sono formalmente debitori ma, avendo garantito un finanziamento oppure avendo iscritto ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un mutuo altrui, sono maggiormente esposti rispetto al debitore in quanto hanno, nella maggior parte dei casi, asset aggredibili dalla banca; in tal caso, l’ufficio legale di Co.Le.Fin. S.r.l. valuta la validità della fideiussione a seguito dell’ultimo orientamento della Corte di Cassazione e, se non sussistono i requisiti per dichiarala nulla, instaura una trattativa tesa ad estromettere i fideiussori o il terzo datore d’ipoteca dal rapporto finanziario deteriorato; in effetti Co.Le.Fin. S.r.l. officia proposte transattive che sono impostate e strutturate per indurre l’ente creditore a ritenere maggiormente vantaggioso accettare un importo inferiore rispetto all’esposizione debitoria piuttosto che avviare le azioni recuperatorie legali anche nei confronti dei garanti che, invece, in tal caso, sarebbero liberati e potrebbero, quindi, agire in rivalsa verso il debitore per l’importo corrisposto all’ente mutuante.

Confidi

Il mercato della finanza assistita da garanzia Confidi è in crisi sia a causa della congiuntura economica sia a causa dell’atteggiamento delle banche convenzionate che, quasi sempre, fraintendono il ruolo del Confidi le cui garanzie sono erroneamente intese quali “assicurazioni del credito” anziché fideiussioni finanziarie; infatti, tranne poche eccezioni, le banche prelevano – spesso arbitrariamente ed in totale dispregio di quanto disciplinato nelle relative convenzioni - le somme relative alle garanzie escusse dai fondi rischi indisponibili, oltre a rendersi assolutamente inadempienti in ordine alle attività necessarie e successive all’escussione delle garanzie nell’interesse delle azioni di rivalsa dei Confidi che – si ripete - sono fideiussori finanziari e non “assicuratori”. In particolare, di seguito elenchiamo solo alcune delle ipotesi di gravi inadempimenti commessi da parte degli Istituti Bancari convenzionati che, in molti casi, sono stati condannati alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite o autonomamente acquisite:

  • Le banche, per escutere la garanzia del Confidi, devono comunicare a quest’ultimo, entro termini decadenziali molto stringenti, ogni evento relativo al credito garantito (mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata di finanziamento, gestione anomala del fido bancario, acquisizione ulteriori garanzie collaterali per la concessione del medesimo finanziamento garantito dal confidi, utilizzo extra fido anche per un euro, etc.)
  • Le Banche convenzionate devono officiare formale comunicazione di escussione entro un brevissimo termine a partire dall’inadempimento che coincide con la prima rata non pagata oppure con il primo giorno in cui il socio/consorziato ha sforato il fido.
  • Le banche devono avviare un’azione giudiziale contro il socio moroso entro termini brevissimi a pena d’inefficacia della garanzia del Confidi.
  • Le Banche, se hanno ottenuto la controgaranzia del Medio Credito Centrale sulla medesima posizione garantita dal Confidi, possono escutere quest’ultimo solo per la differenza non coperta da controgaranzia statale.
  • Dopo aver escusso la garanzia del Confidi, le Banche devono proseguire ed attivare le azioni recuperatorie anche nell’interesse dello stesso Confidi a cui spetta la metà di quanto recuperato.
  • Le banche vincolano i saldi dei fondi rischi in modo illegittimo utilizzando, impropriamente, l’istituto del “pegno” disattendendo le relative formalità previste dalla normativa di settore per tale arbitrario vincolo di destinazione.

Ciò posto, la Co.Le.Fin. S.p.a. fina dal 2007 – unitamente ai suoi avvocati specializzati quasi esclusivamente in tale materia - hanno tutelato le ragioni creditorie di numerosi Confidi e con enormi soddisfazioni, ottenendo condanne di restituzione delle somme incamerate illegittimamente dalle Banche convenzionate oppure, in via gradata, stipulando con queste ultime transazioni sulle sofferenze, anche fino all’80% in favore dei Confidi.

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